Per la fruizione dei permessi retribuiti in oggetto, si ricorda e di ribadisce quanto comunicato in diverse circolari negli ultimi anni scolastici.
In materia di permessi retribuiti nella scuola, la Corte di Cassazione – Lavoro – Ordinanza 13/05/2024 n. 12991 ha affermato che il diritto del lavoratore, a domanda, ai tre giorni di permesso retribuito, riconosciuto al dipendente nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari, che il dipendente è tenuto a documentare, anche mediante autocertificazione, e riflette l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa.
In sostanza, ciò comporta che il motivo deve essere adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze del lavoratore e del servizio. Questo potere di valutazione attribuito al dirigente non può essere esercitato quando la motivazione addotta a giustificazione della richiesta si presenta non specifica non consentendo pertanto di valutare l’esigenza dell’assenza dal lavoro.
Rientra perciò nella discrezionalità dirigenziale l’apprezzamento delle ragioni di opportunità in ordine alla concessione della giornata di astensione dal lavoro. Il principio affermato ora dalla Cassazione ha modificato il precedente orientamento di parte della giurisprudenza di merito e dell’ARAN.
In conclusione, si chiede a tutti coloro che vogliono fruire di questi permessi di specificare, nelle note della domanda presentata sulla piattaforma Spaggiari Isoft, le motivazioni che determinano l’esigenza di assentarsi dal lavoro, facendo in modo di consentire allo scrivente di esercitare l’apprezzamento necessario. Nel caso si indichino generici “motivi personali” o “motivi familiari” le richieste verranno rifiutate.
Nello specifico, sulle modalità operative della richiesta e concessione dei permessi retribuiti, si chiarisce quanto segue.
- In primo luogo la richiesta deve essere valutata sul piano formale, cioè se sussistono i requisiti per l’esercizio del diritto: la domanda presentata nelle forme comunicate dalla scuola; il congruo anticipo rispetto alla giornata di assenza (almeno 3 giorni prima); la presenza della motivazione personale o familiare; non avere già usufruito di tutti i giorni di permesso previsti dal contratto. Nel caso non si rispetti il termine minimo per la presentazione della domanda è necessario documentare l’urgenza.
- In secondo luogo la richiesta deve essere valutata nel merito, cioè se il motivo fornito è idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa. E’ su questo punto che è intervenuta la mutata interpretazione della Suprema Corte rispetto all’orientamento giurisprudenziale precedente e alla stessa interpretazione del CCNL da parte dell’ARAN, come spiegato nella circolare sopra citata.
E’ bene però chiarire meglio quali informazioni deve contenere la motivazione personale o familiare comunicata nella domanda di permesso. Innanzitutto non deve essere espressa in modo troppo generico (“motivi personali”, “motivi di famiglia”, “problemi familiari o personali”, “sbrigare pratiche burocratiche”, “accompagnare un familiare a un ufficio”, ecc.). Dettagliare però non significa dover fornire informazione di carattere personale tutelate dalla normativa vigente, ma solo ciò che è strettamente necessario per consentire allo scrivente di valutare la reale esigenza di assentarsi dal lavoro.
Pertanto se, ad esempio, si deve accompagnare un congiunto a una visita medica è sufficiente evidenziare la necessità o anche l’opportunità di accompagnarlo, a quale struttura sanitaria ci si deve recare, eventualmente perché non ci si può recare in un orario che consenta comunque di rendere la prestazione lavorativa (ad esempio, appuntamento fissato dalla struttura senza possibilità di scelta). Non deve invece essere indicata la motivazione della visita o il nome del medico specialista che deve svolgere la visita. Pertanto se si deve sbrigare una pratica in un ufficio pubblico, sarà sufficiente indicare l’ufficio e non è dovuta la motivazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Pasquale Merino)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
Personale scolastico
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