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L' accesso civico è disciplinato dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo n.33 del 2013, modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016.
  • Accesso Civico Semplice: è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul sito dell'istituto, seppur previsto dalla normativa vigente,  
  • Accesso Civico Generalizzato: Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013. La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.


MODULI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO
Per l’esercizio del diritto di accesso civico si possono utilizzare i seguenti moduli:

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.p.r. 445/2000.

Le norme sono finalizzate ad una completa decertificazione nei rapporti fra privati e le pubbliche amministrazioni nonché fra privati e gestori di pubblici servizi.

Gli uffici pubblici possono rilasciare certificazioni esclusivamente per l'utilizzo nei rapporti fra privati. I certificati, infatti, pena la loro nullità, devono riportare la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La mancata accettazione dell'autocertificazione da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. L’autocertificazione può essere prodotta anche ai privati che vi consentono.

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