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Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.p.r. 445/2000.

Le norme sono finalizzate ad una completa decertificazione nei rapporti fra privati e le pubbliche amministrazioni nonché fra privati e gestori di pubblici servizi.

Gli uffici pubblici possono rilasciare certificazioni esclusivamente per l'utilizzo nei rapporti fra privati. I certificati, infatti, pena la loro nullità, devono riportare la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La mancata accettazione dell'autocertificazione da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. L’autocertificazione può essere prodotta anche ai privati che vi consentono.

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