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L' accesso civico è disciplinato dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo n.33 del 2013, modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016.
  • Accesso Civico Semplice: è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul sito dell'istituto, seppur previsto dalla normativa vigente,  
  • Accesso Civico Generalizzato: Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013. La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.


MODULI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO
Per l’esercizio del diritto di accesso civico si possono utilizzare i seguenti moduli: